La crescente frequenza di eventi naturali estremi, quali terremoti, alluvioni e incendi, ha reso evidente la necessità di misure preventive per proteggere le attività economiche. Tra queste, l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali per le imprese si sta affermando come una soluzione efficace per garantire la resilienza del tessuto imprenditoriale e ridurre l’impatto economico di tali eventi.

L’obbligo di assicurazione (articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) contro i danni catastrofali richiede alle imprese di stipulare una polizza assicurativa specifica, che copra i danni derivanti da calamità naturali. Questo tipo di polizza fornisce un sostegno economico immediato per la riparazione e il ripristino delle strutture aziendali, delle attrezzature e dei beni danneggiati, consentendo alle imprese di riprendere rapidamente le proprie attività.

  • Protezione finanziaria: L’assicurazione consente alle aziende di evitare perdite economiche significative, riducendo il rischio di bancarotta a seguito di un evento catastrofico.
  • Continuità operativa: Grazie alla copertura assicurativa, le imprese possono ripristinare più rapidamente le proprie operazioni, minimizzando i tempi di inattività.
  • Maggiore credibilità: Le imprese assicurate dimostrano una maggiore responsabilità e capacità di gestione del rischio, migliorando la loro immagine agli occhi di clienti, fornitori e investitori.
BeniDescrizione
terrenifondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
fabbricatiossia l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; ad esempio, se un’azienda possiede una fabbrica che subisce danni strutturali a causa di un terremoto, la polizza catastrofale coprirà i costi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati. Può accadere che la sede dell’impresa sia collocata all’interno di un fabbricato e in tal caso la polizza coprirà solo i danni all’immobile di proprietà con relative pertinenze e in quota parte le parti comuni/condominiali;
impianti e macchinarivi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata; ad esempio, se un impianto di produzione viene allagato e i macchinari all’interno vengono danneggiati, la polizza aiuterebbe a coprire i costi di riparazione o sostituzione;
attrezzature industriali e commercialivi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici); ad esempio se un’azienda subisce un evento catastrofale che danneggia le attrezzature usate in ambito industriale o commerciale la polizza interverrà per facilitare la sostituzione o la riparazione.

NON SONO ASSICURABILI I BENI GRAVATI DA ABUSI EDILIZI

Eventi assicuratiEventi assicurati
Sismi (esclusi i bradisismi)Alluvioni, inondazioni, esondazioni
Mancata sottoscrizione della polizza (articolo 1 comma 102 e 107 L. 213/2023)
Viene stabilito che per le imprese soggette all’obbligo di assicurazione, l’inadempimento sia valutato “ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”

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