Dopo 8 anni dall’approvazione della riforma del Terzo Settore c’è il via libera al cuore delle norme fiscali sul terzo settore.

La Commissione Europea, attraverso una comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, conferma la compatibilità con i vincoli relativi agli aiuti di Stato.

Qualche giorno fa’, la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore, completando l’attuazione alla riforma. Ai sensi dell’articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, le disposizioni fiscali diverranno efficaci a partire dal 1 gennaio dell’esercizio successivo a quello in cui avverrà il rilascio dell’autorizzazione UE, conseguentemente l’impianto fiscale diverrà finalmente operativo dal 1 gennaio 2026.

Le novità sono numerose, tra le principali è possibile sottolineare:

  • Per la definizione della natura commerciale/non commerciale dell’ente occorrerà far riferimento all’articolo 79 del CTS e non più all’articolo 149 del TUIR, verificando la natura delle Attività di Interesse Generale nello specifico e dell’ente nel suo complesso.
  • Per gli ETS, ma anche per le associazioni che rimarranno fuori dal Terzo Settore non sarà più possibile avvalersi del regime fiscale forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 (sarà fruibile solo da ASD e SSD non iscritte al RUNTS).
  • Due peculiari regimi forfettari per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) con entrate inferiori a 130 mila Euro (articolo 86 CTS) e per gli ETS non commerciali (articolo 80 CTS).
  • La disciplina sulle Onlus verrà abrogata, pertanto gli enti ancora dotati di questa qualifica dovranno richiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, altrimenti avranno l’obbligo di devolvere ad altra Onlus il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni fiscali godute.
  • Associazioni quali quelle culturali e di formazione extrascolastica non potranno più beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli associati per fruire delle attività poste in essere dall’ente (norma attualmente prevista ex articolo 148 comma 3 TUIR). Tale defiscalizzazione resterà disponibile solo per le APS iscritte al RUNTS.
  • Per le imprese sociali, l’articolo 18 del D.lgs 112 del 2017 consentirà di escludere da tassazione gli utili destinati ad attività statutaria o incremento del patrimonio, se iscritti a riserva.

Allo stato delle cose rimangono in sospeso gli interventi a sostegno del finanziamento di ETS ed imprese sociali. Per i primi parliamo dei titoli di solidarietà ai sensi dell’articolo 77 del CTS, per i secondi delle detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali ai sensi dell’articolo 18, comma 3 e seguenti, del D.lgs 112 del 2017.

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