Il bilancio degli enti del Terzo settore non commerciali privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro, e quello degli Ets dotati di personalità giuridica ma con entrate non superiori a 60.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Modalita’ di redazione del bilancio degli ETS
Privi di personalita’ giuridica
Tipo di bilancio
Volumi di entrate pari o inferiori a 60 mila euroPossono scegliere tra:
– rendiconto per cassa nella nuova forma semplificata;
– rendiconto per cassa (Modello D attuali schemi);
– bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale , relazione di missione).
Volumi di entrate superiori a 60 mila euro e fino a 300.000 euroPossono scegliere tra:
– rendiconto per cassa (Modello D attuali schemi);
– bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale , relazione di missione).
Volumi di entrate superiori a a 300.000 euro– Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale , relazione di missione).

Per individuare gli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa si dovrà verificare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.

Termine approvazione bilancio
Per quanto riguarda il termine entro il quale il bilancio di esercizio deve essere approvato da parte degli enti non lucrativi, il codice civile non dice nulla di specifico e quindi si prende a riferimento la normativa in tema di società (ed in particolare l’art. 2364, c. 2, del codice civile), che recita: “[…l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale….]. Unica eccezione è rappresentata dalle Onlus, per le quali il termine è fissato espressamente entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 20-bis del dpr 600 del 1973, ancora oggi in vigore).
Iter di approvazione del bilancio
Il consiglio direttivo predispone ed approva in prima battuta il progetto di bilancio, redigendo un apposito verbale da cui risulti tale operazione.
Il collegio dei revisori o, per gli Ets, l’organo di controllo o di revisione, se presente (è infatti organo eventuale, che può essere o meno previsto dallo statuto e per gli Ets deve essere istituito al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del codice del Terzo settore), controlla il progetto di bilancio predisposto dal consiglio direttivo dando parere positivo o negativo sul documento, sulla base del fatto che il bilancio sia conforme o meno ai documenti e alle scritture contabili. Tale operazione deve risultare dal verbale di tale organo.
Il progetto di bilancio dovrà infine essere sottoposto all’assemblea ordinaria per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda le regole di convocazione dell’assemblea, si deve sempre seguire quanto scritto nello statuto, che di solito prevede una convocazione per iscritto (email o lettera) inviata a tutti gli associati e contenente il luogo, il giorno e l’ora oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. Si ricorda che è stata prorogata, dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45), di conversione, con modificazioni, del DL 27 dicembre 2024 n. 202 , fino al 3i dicembre 2025 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee e di fare ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza: è quindi possibile svolgere le sedute in videoconferenza anche in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto.

riferimenti normativi D. lgs 117/2017 del 03.07.2017

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