A partire dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto l’obbligo per tutti gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, distinto da quello della società. Questo obbligo, sancito dalla Legge di Bilancio 2025, mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese, la pubblica amministrazione e altri soggetti istituzionali.
Soggetti coinvolti: L’obbligo riguarda gli amministratori di tutte le tipologie di società, tra cui:
- Società di capitali (SRL, SPA, SRLS, ecc.);
- Società di persone (SNC, SAS, ecc.);
- Consorzi e società consortili;
- Reti di imprese con personalità giuridica che svolgono attività commerciali nei confronti di terzi.
- È importante sottolineare che l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere personale e non può coincidere con quello della società. Tuttavia, se un amministratore ricopre lo stesso ruolo in più società, può utilizzare il medesimo indirizzo PEC per tutte le realtà in cui opera.
Termini per l’adempimento:
Imprese già costituite al 1° gennaio 2025 | Imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 |
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È previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi al nuovo obbligo | La comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore deve avvenire contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese |
Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione della PEC personale al Registro delle Imprese può comportare:
- Sanzioni amministrative pecuniarie da 103 euro a 1.032 euro, come previsto dall’art. 2630 del Codice Civile.
- La sospensione della domanda di iscrizione o di rinnovo della posizione amministrativa. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la richiesta viene rigettata, con possibili conseguenze sulla continuità della carica ricoperta.
Fonte normativa Legge 30 dicembre 2024, n. 207