Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati delle spese sanitarie, già a partire da quelle sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019. In sintesi, sono 19 le nuove tipologie di soggetti, in particolare si tratta di professionisti sanitari tecnici iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari.

I nuovi obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, sono stati individuati dal Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in GU del 04.12.2019 n. 284, in particolare sono:

  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all'albo dei biologi.

Queste figure professionali si aggiungono:

  • ai medici-chirurghi - obbligo di invio al sistema TS dal 2015;
  • agli odontoiatri - obbligo di invio al sistema TS dal 2015;
  • ai farmacisti - obbligo di invio al sistema TS dal 2015;
  • ai veterinari - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • agli Psicologi - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • agli ottici - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • agli infermieri - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • agli infermieri pediatrici - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • agli ostetrici - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;
  • ai tecnici sanitari di radiologia medica - obbligo di invio al sistema TS dal 2016;

 

Rimangono esclusi dall'obbligo di suddetta comunicazione:

  • i massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici;
  • gli odontotecnici;
  • le puericultrici;
  • i massofisioterapisti (diplomato post 17.03.1999, non assimilabile al fisioterapista);
  • gli operatori socio-sanitari;
  • gli assistenti di studio odontoiatrico (NON igienista dentale);

L'estensione dell'obbligo a queste 19 nuove tipologie di esercenti, si è resa necessaria a seguito dell’istituzione e il riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni conseguenti al riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitari, che hanno determinato quindi un riassetto del settore.

Ricordiamo che l'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019 è da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020, pertanto, i nuovi soggetti obbligati hanno poco tempo per procedere all'accreditamento al Sistema TS.

Relativamente alle modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018, si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante della privacy, che stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

Le prestazioni sanitarie rese dai soggetti di cui sopra, per effetto dell'art. 15 del DL. 124/2019 (Decreto Fiscale in corso di conversione), sono esonerate anche nel 2020 dall'obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2020, anche per questi nuovi soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avviene esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.