La Legge 288 del 24/12/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha modificato l’articolo 21-bis del DPR 633/1972, istituendo per la prima volta in Italia la fattura semplificata.

Questa tipologia di fattura ha lo stesso valore contabile, fiscale e legale della fattura ordinaria, ma per la sua emissione sono necessarie meno informazioni obbligatorie e il suo importo totale non può superare i 400 euro, incluso di IVA (limite innalzato da 100 a 400 con un aggiornamento del documento Allegato A – Specifiche tecniche v. 1.4.2 de 24 maggio 2019 della Fattura Elettronica).

La fattura semplificata è il documento che dal 1° gennaio 2020 potrà sostituire le ricevute fiscali cartacee (termini in vigore con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs 127/15), metodo che riteniamo economico e comodo da utilizzare. In alternativa, sarà necessario usare un registratore di cassa abilitato all’invio dei Corrispettivi Elettronici (nuovo oppure un vecchio modello adattato), oppure utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti ed elementi obbligatori
La fattura semplificata può essere emessa dalle imprese e dai professionisti (titolari di partita IVA). È possibile anche emetterla per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia anche se effettuate nei confronti di soggetti Ue o extra-Ue.

Nella fattura semplificata vanno inserite le seguenti informazioni di base:

la data di emissione
il numero progressivo per identificarla univocamente
tutti i dati che identificano il venditore (denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio e partita IVA del soggetto cedente o prestatore)
i dati che identificano l’acquirente che possono essere soltanto la partita IVA o il codice fiscale, oppure tutti i dati completi (quindi anche denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario o committente)
l’indicazione sommaria dei beni o dei servizi oggetto di cessione
l’ammontare del totale fattura e l’aliquota di imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata;
se si sta emettendo una nota di addebito o di accredito, bisogna inserire anche il riferimento alla fattura rettificata.
Cause di esclusioni
Ci sono, alcune eccezioni, previste dalla legge, in cui non è possibile emettere la versione semplificata della fattura, ma occorre fare quella ordinaria. I casi sono i seguenti:

cessioni intracomunitarie (rif. articolo 41, D.L. 331/1993);
cessioni di beni e prestazioni di servizi (escluse le operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 4 e 9 dell’articolo 10 del DPR n 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario, nel quale è dovuta l’imposta. Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile. Operazioni per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione “inversione contabile”.
Semplificazioni
Il cliente può essere indicato solo tramite la P.iva / Codice fiscale, tralasciando gli altri dati anagrafici (per i clienti comunitari va indicato il prefisso e il numero di partita iva estera)
può essere riportato il totale della fattura con iva compresa senza riportare l’Iva in trasparenza, indicando comunque l’aliquota applicata.
Può essere indicato il dettaglio dei servizi/beni oggetto di fattura, senza riportare natura/quantità/qualità