Viene abolito il regime forfetario per i redditi da 65.000,00 euro a 100.000,00 euro mentre i contribuenti con ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019, di ammontare non superiore a 65.000 possono invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge 190/2014.
I nuovi limiti e le nuove incompatibilità
- il contribuente in regime forfettario nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a ventimila euro lordi per lavoro dipendente anche nell’ambito del lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, come pure per collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione. La norma sembra molto rigorosa;
- sono esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di trentamila euro. La verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.
- Nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime dell’anno in cui si manifestano e cioè quando vengono incassati; Le spese sostenute nell’anno di applicazione del forfettario non possono essere in nessun caso dedotte nell’anno successivo.
- La fattura elettronica continua a non essere obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario. Viene stabilito, però, che i soggetti che hanno l’intero fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento.
- Non è venuto meno, invece, l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
- Viene precisato che nell’ammontare del reddito, ai fini della spettanza delle detrazioni e deduzioni anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito rientrante nel forfait.