I contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità del registratore telematico:
certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
Non sussiste l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture. Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il D.M. Economia 10.05.2019, come da ultimo modificato con D.M. 24.12.2019.
Se l’unica omissione riscontrabile è la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30.04.2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.