ll prezzo di acquisto del credito d'imposta derivante dal superbonus 110% maturato da persona fisica e condominio sarà di 102% per ogni 110%, mentre sarà di 100% per ogni 110% per le imprese.

È quanto ha comunicato l'Unicredit con informativa 14.08.2020, rendendo noto l'interesse dell'istituto a sostenere con l'acquisto del credito d'imposta i soggetti impegnati negli investimenti agevolati ex L. n. 77/2020 (qui il link per il foglio informativo).

Sintesi

Prezzo di acquisto crediti fiscali per persone fisiche e condomini valido fino al 30/9; € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato.
Prezzo di acquisto crediti fiscali per imprese valido fino al 30/9: € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato;


Prezzo di acquisto crediti fiscali non riferiti al superbonus 110% (che cioè danno luogo a misure di detrazione diverse come sopra indicate): € 78 per ogni 100 € di credito fiscale acquistato.

Conto dedicato - E’ prevista l’apertura di un conto corrente dedicato all’iniziativa senza costi fissi fino a 30 operazioni, da mantenere aperto fino alla conclusione dei flussi e del finanziamento.
Altre banche - L'intervento segue quello derivante dall'accordo tra Intesa Sanpaolo e Confapi e dimostra il crescente interesse delle banche per la misura. Bnl e Crédit Agricole hanno a loro volta annunciato piattaforme dedicate al superbonus.


Criticità

Restano da chiarire alcuni aspetti attuativi della misura, tra cui si segnalano in particolare i seguenti:
tetto di 2 unità - Non è chiaro se, in caso di interventi su singole unità immobiliari trainati dagli interventi condominiali, l’agevolazione del 110% si applichi a qualunque tipologia soggettiva di condòmini, cioè se valga anche per i professionisti, imprese, società, Onlus e Iacp; in questo caso, in qualità di condòmini, l’effetto sarebbe di non applicare il tetto delle 2 unità immobiliari previsto per le persone fisiche;
quorum assembleare - Il D.L. 34/2020 prevede che per deliberare i lavori del 110% serva la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi (quorum deliberativo). Il quorum costitutivo resta quello ordinario:
prima convocazione: maggioranza dei partecipanti al condominio e dei 2/3 del valore dell’intero edificio in prima convocazione;
seconda convocazione: 1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore;
attestato di prestazione energetica (Ape): è necessario produrre prima e dopo l’intervento l’Ape dell’intero edificio, definito “convenzionale”; qualora ci siano interventi trainati anche sulle parti private, dovrà essere prodotto un Ape “ordinario” (ante e post) anche per ciascuna unità immobiliare che godrà del superbonus. Molte Regioni adottano previsioni differenti in materia di Ape.