Il DL 157/2020, approvato lunedì 30 Novembre dal Consiglio dei Ministri, riguarda principalmente la proroga delle scadenze di determinate imposte, la cui scadenza è prevista nel giorno 30 Novembre e nel corso del mese di Dicembre, nonché ulteriori ristori a determinate categorie.
Relativamente al fondo perduto spettante alle attività sospese o limitate dal DPCM 24.10.2020 previsto dall'art. 1 del Decreto Ristoro, sono stati aggiunti gli agenti e rappresentanti di commercio di quasi tutte le categorie commerciali (tra gli esclusi risaltano quelli legati alla cosmetica (461833) e alla mediazione finanziaria (661922)), a cui spetta un contributo pari a quello percepito in estate, che sarà accreditato direttamente dall’Agenzia dell'Entrate sull'IBAN in precedenza indicato.
Nell’allegato 1 del decreto sono riportati tutti i nuovi codici ATECO ammessi.
PROROGA SECONDO ACCONTO IMPOSTE (IRPEF, IRES, IRAP, EXTRA INPS)
PROROGA AL 10.12.20
A tutti i soggetti IVA il presente decreto permette il rinvio del secondo delle imposte da versare entro il 30 Novembre, al 10 Dicembre, senza applicazione di sanzione ed interessi.
PROROGA AL 30.04.2021
La scadenza del secondo acconto è prorogata al 30 Aprile 2021, senza applicazione di sanzione ed interessi, per
- I soggetti IVA che hanno subito una riduzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 33%
nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; - I soggetti IVA che alla data del 26.11.2020 erano in ZONA ROSSA
- I soggetti IVA svolgenti attività di ristorazione che alla data del 26.11.2020 erano in ZONA
ROSSA o ZONA ARANCIONE
Consiglio personale
L’acconto delle imposte è determinato sull’andamento dell’esercizio in corso, per cui se ritenete che
l’andamento sia stato negativo (giustificato dalla situazione avversa in seguito alla pandemia), l’acconto
molto probabilmente non è dovuto, non essendo dovute le imposte dell’anno.
Di conseguenza non occorre preoccuparsi se si hanno i requisiti per procedere con il rinvio o meno del versamento: se non dovuto, non lo è né a Dicembre, né ad Aprile.
VERSAMENTI DICEMBRE
I pagamenti in scadenza nel mese di Dicembre in merito a:
- Ritenute (Irpef ed addizionali) su lavoro dipendente
- Versamenti IVA (mensilità di novembre del 16.12 e acconto iva del 28.12)
- Contributi previdenziali ed assistenziali (INPS ed INAIL dei dipendenti)
sono sospesi per quei soggetti IVA - Che hanno subito una riduzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
Novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; - Che hanno iniziato l’attività dal 01/12/2019 in poi;
- I cui codici attività sono ricompresi nell’allegato 2 del Decreto Ristoro Bis alla data del
26/11/2020 (i soggetti che avevano il diritto oggettivo al contributo a fondo perduto); - Che svolgono attività alberghiera, di ristorazione, o di tour operator che sono in zona rossa
o arancione alla data del 26/11/2020. - La cui attività è sospesa sin dal primo decreto Ristoro, a prescindere dalla riduzione di fatturato (es. palestre, piscine, sale scommesse,…)
- Gli importi sospesi, se dovuti, dovranno essere versati entro il 16.03.2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili (16.03 – 16.04 – 16.05 – 16.06)
PROROGA RATE EX EQUITALIA
Le rate delle varie definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) [ovvero ROTTAMAZIONI e SALDO & STRALCIO] le cui scadenze nei precedenti decreti erano state
rinviate al 10.12.2020 sono state ulteriormente prorogate al 01.03.2021.
Per evitare la decadenza dell’agevolazione è necessario che entro quella data siano pagate tutte le rate sospese, senza mancanze né ritardi (si consiglia pertanto di non aspettare l’ultimo giorno utile).
Riguardo invece le rateizzazioni ordinarie delle cartelle esattoriali, rimane la sospensione valida già prevista nei precedenti decreti: le rate sospese, la cui scadenza è compresa tra il 08.03.20 e il 31.12.20, vanno pagate tutte entro il 31.01.21, senza possibilità di ulteriore rateizzazione; si raddoppia tuttavia il numero di rate, anche non consecutive, che si possono saltare prima che la rateizzazione decada: da 5 passa a 10.
ESONERO IMU 16 DICEMBRE
Oltre ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in via emergenziale sono esonerati dalla scadenza IMU del 16 Dicembre anche i soggetti proprietari di immobili gestori delle attività esercitate in tali immobili. (es. titolare di negozio di abbigliamento che svolge l’attività in un locale di sua proprietà)
INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI e SPORTIVI
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite, già beneficiari dell'indennità previsto dal Decreto Ristori, è erogata un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.
Per il mese di dicembre 2020, è erogata un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, - le società e associazioni sportive dilettantistiche,
i quali, in conseguenza alla pandemia, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
In entrambi i casi vanno verificate le condizioni riportate negli articoli 9 e 11 del DPCM in oggetto. - Nel seguente link il decreto completo DPCM 157/2020
Le misure del nuovo DPCM:
• Il Dpcm precedente resta in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio
• L'Italia resta divisa in zone rosse, arancioni e gialle
• Dal 20 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra Regioni e Province Autonome
• Il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio vietati gli spostamenti tra Comuni
• Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino in tutta Italia. Il mattino dell'1 gennaio il coprifuoco vale fino alle 7
• Confermata la chiusura di bar e ristoranti alle 18, con asporto consentito fino alle 22.
• I ristoranti potranno restare aperti per il pranzo di Natale e di Santo Stefano
• Chiusi i ristoranti all’interno degli alberghi per la serata di Capodanno
• Impianti sciistici chiusi fino al 7 gennaio
• Fortemente raccomandato di non ricevere in casa persone non conviventi