Esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
L’esonero è invece riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.
L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'esenzione dal pagamento, però non si applica alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.