Prolungamento fino al 30 giugno 2021 dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

Sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nello stesso periodo sono cancellati d'ufficio (comma 207).


Modificate le modalità di finanziamento della SACE per le imprese mid-cap che hanno fino a 499 dipendenti. In particolare dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021, la società rilascia le garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Per queste operazioni non si applica l’obbligo per l’impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, e si applica la procedura semplificata per il rilascio della garanzia. Prevista la possibilità di chiedere l'allungamento da 10 a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (comma 217). Ampliata la disciplina delle cartolarizzazioni che viene estesa alle operazioni che prevedono la concessione di finanziamenti. In particolare con le nuove disposizioni le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti. Inoltre viene chiarito che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione