Arriva per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, che hanno subito riduzioni di reddito a causa del COVID. L'indennità è riconosciuta in favore dei soggetti non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e non beneficiari di reddito di cittadinanza, che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti e che hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Inoltre si deve trattare di soggetti in regola con il versamento di contributi e titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale. L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.
La domanda va presentata in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allagando un'autocertificazione dei redditi prodotti che saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. L'erogazione dell'indennità, infine, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.