Le associazioni di promozione sociali saranno iscritte automaticamente al RUNTS e l'adeguamento dello statuto sarà gratuito.
In Basilicata, su 112 Pro Loco al momento 93 sono iscritte come APS nell'albo nazionale Associazione promozione sociale tramite Unpli regionale e nazionale. Unpli Nazionale diventerà Rete.
Tutte le pro loco non iscritte all'albo APS possono, fino a prima dell'entrata in vigore del RUNTS, fare richiesta al comitato regionale di iscriversi. Entrato in vigore il RUNTS dunque automaticamente le Pro Loco attualmente iscritte all'albo nazionale APS saranno iscritte al RUNTS, quindi, al momento non devono effettuare nessuna richiesta. Una volta entrato in vigore ufficialmente il codice del terzo settore, e con esso il RUNTS, contestualmente sarà definito il ruolo della Rete Unpli Nazionale, le Pro Loco dovranno adeguare lo Statuto (senza alcun costo). Saranno date indicazioni dal comitato regionale in stretta sinergia con la regione Basilicata.
PROCEDURA RI ISCRIZIONE
L’iscrizione deve osservare la procedura disciplinata dal Decreto ministeriale 106 del 2020:
la domanda di iscrizione nel Runts dovrà essere presentata – contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto e degli altri documenti e informazioni richieste dal decreto menzionato – dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’ufficio competente ossia:
- l’ufficio regionale o provinciale competente;
- l’ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all'atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
- l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può:
- iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- invitare l’ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione.
- In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
CONTENUTO
Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l’oggetto dell’attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.
- Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni – con contestuale deposito dei relativi atti – tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno i bilanci (di esercizio ed, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.
RESPONSABILITÀ
Gli amministratori sono responsabili del deposito degli atti e della completezza delle informazioni contenute negli atti.
In caso di violazione, si applicano le stesse sanzioni previste per il registro delle imprese ovvero:
una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
CANCELLAZIONE
La cancellazione di un ente dal Runts può avvenire:
- a seguito di istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore;
- per accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.
- Gli uffici del Runts provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel Runts presentino ancora i requisiti previsti per l’iscrizione. Se essi accertano una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede affinché disponga le procedure di liquidazione e cancellazione dell’ente dal registro.
- Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.
L’ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts. In particolare, il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell’ufficio del Runts territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Se vengono meno i requisiti per l’iscrizione dell’ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangono quelli per l’iscrizione in altra sezione del registro stesso, l’ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l’iscrizione nel Runts.
OPPONIBILITÀ AI TERZI
Gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Runts sono opponibili – quindi efficaci – ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104
Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”
Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”
Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106 del 15 ottobre 2020
ABROGAZIONI
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore sono abrogati:
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”: art. 6
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”: artt. 7, 8, 9 e 10
Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”
ENTRATA IN VIGORE
La normativa sul Runts è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma sarà pienamente applicabile nel momento in cui il registro unico sarà istituito e reso operativo.
REGIME TRANSITORIO
Fino all’operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del registro unico nazionale del Terzo settore, ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus e imprese sociali iscritte nei rispettivi registri sono considerati già oggi enti del Terzo settore.