Prestito SACE

  • Possono accedere al prestito SACE anche gli enti del terzo settore (ancorché privi di partita Iva) garantito dal medio credito centrale. Tasso di interesse 0% restituzione in 10 anni con due anni di preammortamento;

Pubblicità contributi ricevuti

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • Stato;
  • Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie fiscali;
  • Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.