Con Messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021 l’Inps ha comunicato che lunedì 17 maggio Artigiani e Commercianti potranno non versare la prima rata di contributi fissi dovuta per l’anno 2021. La scadenza slitta al 20 agosto 2021, in coincidenza con quella prevista per la seconda rata, e ciò al fine di consentire ai contribuenti di poter verificare le condizioni di parziale esonero dal versamento previste dall’art. 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in attesa dell’emanazione del necessario decreto attuativo.

Il rinvio al 20 agosto 2021 del versamento della prima rata dei contributi fissi ART/COMM, in scadenza originariamente lunedì 17 maggio, è concessa a tutti i soggetti chiamati al versamento, indipendentemente dal fatto che gli stessi rientrino o meno nella previsione di cui ai commi 20-22 dell’art. 1, legge n. 178/2020.

I soggetti che non potranno beneficiare dell’esonero, quidni, saranno chiamati in data 20 agosto 2021 a versare sia la prima che la seconda rata di contribuzione fissa INPS ART/COMM.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di coloro a favore dei quali il beneficio risulterà spettante, occorre considerare che le condizioni per accedere all’esonero parziale dal versamento dei contributi risultano essere molteplici, e più stringenti rispetto a quanto previsto dalla Manovra finanziaria.


Secondo tale bozza, infatti, per accedere al beneficio i soggetti interessati dovranno presentare
un’apposita domanda all’Inps, entro il 31 luglio 2021, autocertificando il rispetto dei seguenti requisiti:

  • calo del fatturato/corrispettivi del 2020 in misura almeno pari al 33% rispetto a quello conseguito nel 2019
  • reddito 2019 inferiore a 50mila euro. Sul punto la bozza dispone che si debba guardare alla base imponibile contributiva come risultante dal quadro RR del modello Redditi 2020 riferimento anno d’imposta 2019;
  • assenza di rapporto di lavoro dipendente in corso, salvo contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • assenza di percezione di trattamento pensionistico, salvo pensione di invalidità;
  • regolarità contributiva;
  • dichiarazione di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati nella sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, Comunicazione della Commissione Europea marzo 2020 e successive modifiche.

L'esonero

Non riguarda in ogni caso i contributi Inail e i contributi Inps dovuti sul reddito eccedente il minimale;

è di ammontare massimo pari a 3.000 euro per l’anno 2021;

vale con riferimento ai contributi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza naturale nel 2021 (ovvero, la quarta rata dei contributi fissi, dovuta nel 2022, sarà in ogni caso da versare in misura piena);

l’accredito della contribuzione ai fini pensionistici sarà effettuato solo se i contributi non coperti dall’esonero saranno interamente versati.