Con Provvedimento n.11185/2022 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022 è stato approvato in via definitiva il modello 730/2022 relativo ai redditi 2021.

Si elencano di seguito le novità generiche previste per il 730 relativo all'anno d'imposta 2021, le altre novità verranno analizzate quadro per quadro.

NOVITA':

  • Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.
  • Aggiornato lo scadenziario del 730 in caso di presentazione al sostituto d'imposta, ad un CAF o professionista o direttamente dal contribuente
SCADENZACAF O PROFESSIONISTASCADENZASOSTITUTO D'IMPOSTASCADENZACONTRIBUENTE
entro 16 marzo- invia CU all'Ade
- consegna al contribuente CU
entro 16 marzoriceve CU (dal 23 maggio accesso al 730 precompilato)
entro 15 giugno- rilascia ricevuta presentazione 730 (entro 31 maggio)
- verifica conformità dati esposti e fa i calcoli
-trasmette 730 (con risultato) ADE (entro 31 maggio)
- consegna copia 730 e 730/3 (per 730 presentati entro 31 maggio)[1]
entro 15 giugno- rilascia ricevuta presentazione 730 (entro 31 maggio)
- verifica regolarità formale dei dati indicati dai contribuenti e fa i calcoli
- trasmette 730 (con risultato) ADE (entro 31 maggio)
- consegna copia 730 e 730/3 (per 730 presentati entro 31 maggio)[1]
entro 15 giugnoRiceve copia 730 e 730/3 e ricevuta di presentazione (per 730 presentati entro 31 maggio)
entro 29 giugnomedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 1° al 20 giugnoentro 29 giugnomedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 1° al 20 giugnoentro 29 giugnostesse ricezioni ma per 730 presentati dal 1° al 20 giugno
da luglio entro novembreeffettua conguaglida luglio entro novembrericeve i conguagli anche rateizzati
entro 25 luglio (considerando la naturale scadenza del 23 luglio che nel 2022 cade di sabato)medesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 21 giugno al 15 luglioentro 25 lugliomedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 21 giugno al 15 luglioentro 25 lugliostesse ricezioni ma per 730 presentati dal 21 giugno al 15 luglio
entro 15 settembremedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 16 luglio al 31 agostoentro 15 settembremedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 16 luglio al 31 agostoentro 15 settembrestesse ricezioni ma per 730 presentati dal 16 luglio al 31 agosto
entro 30 settembremedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 1° al 30 settembreentro 30 settembremedesimi 4 adempimenti di cui al punto [1] ma per 730 presentati dal 1° al 30 settembreentro 30 settempre- presenta 730, 730/1 e ottiene le stesse ricezioni ma per 730 presentati dal 1° al 30 settembre
entro 10 ottobrecomunica al sostituto l'annullamento o riduzione del 2° acconto
entro 25 ottobrepresenta 730 integrativo
a novembrericeve i conguagli relativi al secondo o unico acconto
entro 10 novembre- rilascia ricevuta presentazione 730
- verifica conformità dati esposti e fa i calcoli
-trasmette 730 integrativi (con risultato) ADE
- consegna copia 730 integrativo e 730/3 integrativo
- comunica al sostituto il risultato della dichiarazione
entro 10 novembreaggiunge alle ritenute il secondo accontoentro 10 novembreRiceve copia 730 integrativo, 730/3 integrativo
  • Inserito tra i modelli che possono essere presentati in aggiunta al modello 730 il quadro RSda utilizzarsi per gli agricoltori in regime di esonero (art.34 comma 6 DPR 633 del 26 ottobre 1972) ma che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ovvero della Specifica sezione "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS dei modelli REDDITI poichè hanno percepito nel 2021 contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per far fronte alle conseguenze dell'emnergenza sanitaria da Covid-19 (i percettori di tali contributi possono in alternativa presentare anche direttamente il modello Redditi).Anche il quadro RS deve essere presentato insieme al frontespizio del modello Redditi nei modi e nei termini previsti per la presentazione del modello Redditi 2022.
  • Prorogato anche per l'anno 2021 la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).Modificato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 che passa dal 30 giugno al 15 novembre. Lo stesso termine vale anche per la perizia di stima.Si ricorda che la procedura si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, pertanto ad esempio nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il prossimo 15 novembre, la rivalutazione non potrà considerarsi perfezionata e il valore rivalutato non potrà essere utilizzato.
  • Ampliamento dell'elenco dei redditi e rendite che non costituiscono reddito presenti nell'appendice del 730 con due nuove tipologie:
Tipologia redditoRiferimento normativo
somme per sostegno ai nuclei monoparentali con figli a carico con disabilità [1]art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale [2]art. 1, comma 1016, legge 30 dicembre 2020, n. 178

[1] (Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 %, e' concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Tale contributo è esente ai sensi dell'art.2 comma 2 del Decreto del Ministero del lavoro e delle poliche sociali del 12 ottobre 2021, GU n.285 del 30 novembre 2021 Commi dal 1015 al 1022 della Legge 178/2020

[2] Commi dal 1015 al 1022 della Legge di Bilancio 2021. In caso di processo penale nel quale l'imputato viene assolto per sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché questo non costituisce reato o non è previsto dalla Legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali, nel limite massimo di euro 10.500.

Le disposizioni si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili dal 1 gennaio 2021.

L' importo è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito.

Per ottenere il rimborso, il difensore deve presentare:

  • regolare fattura nella quale deve essere espressamente indicata la causale e l'avvenuto pagamento
  • parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente
  • copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancellaeria del Tribunale della sua irrevocabilità

Il rimborso non è riconosciuto in caso di:

  • assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati
  • estinzione del reato per amnistia o prescrizione
  • sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
  • Eliminati dall'elenco dei redditi esenti:
    • le indennità erogate per il solo anno 2020 ai lavoratori danneggiati dall'emergenza edipemiologia da COVID-19;
    • i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless di cui all'art. 19, decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019,
    • il premio, di cui all'art. 63, comma 1 D.L.n.18 del 17 marzo 2020, previsto per il solo mese di marzo 2020, pari a euro 100 ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro;
    • i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale di cui all'art.5-ter del DL.34 del 30 aprile 2019