Nella mensilità di Novembre 2022, sarà erogato ai lavoratori dipendenti l’indennità una tantum pari a € 150 ex art.18 del DL n. 144/2022, aventi una retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti ex articolo 19 del medesimo decreto-legge, alleghiamo circolare.

L'indennità è riconosciuta sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati che:

  • hanno una retribuzione imponibile a novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro mensili, ossia percepiscono uno stipendio inferiore a 20.000 euro annui, compresa la tredicesima (per il bonus 200 euro il limite era di 35.000 euro);
  • sono interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, con un’interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, come accade nel caso della cassa integrazione, malattia o maternità;

Così come per il bonus 200 euro, i dipendenti privati che intendono beneficiare dell'indennità dovranno presentare un’autodichiarazione al datore di lavoro in cui confermano di non essere titolari di pensione e di non rientrare in altre categorie che potrebbero dar loro diritto all’indennità. Per i dipendenti pubblici la verifica sarà effettuata dall’INPS attraverso le proprie banche dati, come è successo per il primo bonus.

Con il messaggio 4159 del 17 novembre, l’Inps ha precisato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.