Rinnovato anche per il 2023 il bonus assunzioni giovani under 36.

Con questa proroga, inserita nella Legge di Bilancio 2023, le aziende potranno continuare a fruire nel 2023 delle agevolazioni contributive per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato.

Il Bonus assunzioni giovani è un esonero contributivo integrale (del 100%) destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino a 35 anni di età (36 anni non compiuti). L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel periodo di riferimento, ovvero nel 2021-2022 e grazie alla proroga inserita nella Legge di Bilancio 2023 entro la fine del 2023. Lo sgravio viene riconosciuto per una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino ad un importo limite di 8.000 euro l’anno, ripartito su base mensile.

Il periodo agevolato è esteso a 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

DESTINATARI

Il bonus assunzioni giovani under 36 può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che:

  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato;
  • hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata.
ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36100% dei contributi a carico dei datori di lavoro
massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui
per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) 
per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato 

di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato 

da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica 
ESONERO ASSUNZIONI DONNEEsonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro 
per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 
18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% 

ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

VINCOLI PER LE AZIENDE

Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

  • non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva;
  • non deve effettuare nei 9 mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata, allo stesso modo, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva.

In caso contrario il datore di lavoro perde l’esonero e dovrà restituire quanto indebitamente ricevuto.

QUALI AZIENDE POSSONO ACCEDERE AL BONUS

Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus assunzioni 2022 2023 per giovani tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BONUS

Viceversa, non possono accedere al beneficio i seguenti soggetti:

  • Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative;
  • Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche;
  • Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

DURATA

L’esonero contributivo vale, una volta effettuata l’assunzione o la stabilizzazione per:

  • tre anni (36 mesi) per tutte la generalità delle aziende;
  • per 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’agevolazione può essere concessa per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il bonus assunzioni giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ossia le stabilizzazioni. Ma attenzione, l’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Sono compresi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e a scopo di somministrazione.

RAPPORTI DI LAVORO NON INCENTIVABILI

Restano esclusi dal beneficio:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • le prestazioni di lavoro occasionale;
  • le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato;
  • le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

Il bonus assunzione per under 36 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Oppure con il bonus per l’assunzione di beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012.

Il bonus occupazione giovani non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Tra questi lincentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi, di cui all’articolo 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.