La legge di bilancio 2024 ha modificato le soglie dei fringe benefit esentasse.

Il limite dei fringe benefit esenti per il 2024 per i lavoratori dipendenti sale da 258,23 euro per ciascun periodo di imposta a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Con il termine “figli a carico”, la norma definisce i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 euro. Se hanno fino a 24 anni di età, il reddito non deve superare i 4.000 euro. La condizione deve essere verificata al 31 dicembre di ciascun anno. Se un unico figlio è a carico di entrambi i genitori, l’agevolazione spetta a entrambi in misura piena e il limite complessivo può quindi arrivare a 4.000 euro.

I benefit in busta paga compaiono come voce figurativa e, se rispettano i limiti previsti dalla normativa, sono completamente esenti da tasse e contributi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Questo significa che il costo del fringe benefit in busta paga non può essere “unico”, ma dipenderà dalla tipologia di beneficio e dal relativo importo.

I fringe benefit NON sono obbligatori e NON spettano di diritto ai lavoratori dipendenti: sarà l’azienda a scegliere liberamente se concederli, quali erogare e se elargirli a tutti i dipendenti o solo ad alcuni. Per fruire del fringe benefit fino a 2.000 euro, i dipendenti devono presentare un’autocertificazione al datore di lavoro in cui dichiarano di avere figli a carico e devono indicare il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico.

Per il rimborso delle bollette con il fringe benefit in busta paga, è necessario presentare le fatture di spesa relative alle utenze del 2024. Il rimborso deve avvenire al massimo con la busta paga di dicembre 2024 ed entro il 12 gennaio 2025. 

I fringe benefit possono essere riconosciuti sia ad una categoria di dipendenti sia al singolo lavoratore in accordo con il datore di lavoro. In questo senso quindi si differenziano dal welfare aziendale, che invece vale solo categorie di lavoratori. Di solito i fringe benefit riguardano in modo particolare i dirigenti, i quadri e il personale direttivo, ma possono anche essere estesi senza alcun limite a lavoratori inquadrati a livelli inferiori. È l’azienda a decidere a quali lavoratori o a quali categorie di lavoratori assegnarli. Facendo un esempio pratico: un’auto aziendale ad uso promiscuo può spettare a chi svolge un lavoro di rappresentanza (amministratori e dirigenti), mentre i buoni pasto riguarderanno credibilmente tutti i dipendenti, dirigenti e non. Il beneficio può essere stabilito alla stesura del contratto di assunzione o essere riconosciuto anche in un secondo momento.

Cosa rientra nei fringe benefit 2024

Dalle auto alla mensa, dai buoni pasto al bonus carburante, è ampia la rosa di beni e servizi che rientrano nei fringe benefit 2024 erogati in busta paga

Auto aziendale

Tra i fringe benefit più diffusi c’è sicuramente l’auto aziendale, che viene concessa al dipendente “a uso promiscuo”, cioè sia per svolgere l’attività lavorativa che per uso personale. Per stabilire il valore del fringe benefit per le auto aziendali bisogna fare riferimento alle tabelle ACI 2024, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023.
Contributi e tasse vengono calcolati su un “valore convenzionale”, secondo uno schema preciso. Innanzitutto, bisogna ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico relativo al tipo di auto e poi moltiplicare il costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Così si ottiene il costo chilometrico per 15 mila chilometri. La % su cui verranno calcolati contributi e tasse varia in base alle emissioni di CO2 dell’auto, e non è più fissa al 30%:

  • 25% per veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • 30% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km ma entro 160 g/km;
  • 50% per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km ma entro i 190 g/km;
  • 60% per veicoli con emissioni di CO2 oltre 190 g/km.

Visto che la percorrenza convenzionale è su base annua, l’importo ottenuto deve essere eventualmente riproporzionato per i giorni di assegnazione del mezzo di trasporto.

Bollette

Sono inclusi nei fringe benefit 2024 per i dipendenti anche le utenze domestiche: bollette di luce, acqua e gas degli immobili posseduti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, al di là se abbiano la residenza o il domicilio nell’immobile.
Rientrano nei benefit anche le bollette per uso domestico intestate al condominio, come ad esempio la bolletta idrica centralizzata, che seppur intestate al proprietario dell’immobile vengono pagate dall’affittuario.

Mutuo e affitto

Nel 2024 i dipendenti che ricevono i fringe benefit possono utilizzare il credito per richiedere il rimborso degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa e delle spese d’affitto per la prima casa. È la prima volta che queste spese rientrano nei fringe benefit.

Buoni pasto

I buoni pasto, cioè mezzi di pagamento ad importo fisso che vengono consegnati ai lavoratori in sostituzione della mensa aziendale, sono uno dei fringe benefit più utilizzati. Il tetto massimo, cioè l’importo escluso dalla tassazione, è di 4 euro giornalieri per i buoni pasto cartacei (fino al 2019 l’importo di esenzione era pari a 5,29 euro al giorno) e di 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici (fino al 2019 era pari a 7 euro). La loro caratteristica principale è che non sono convertibili in denaro, e il datore di lavoro non può pagarli in “liquidi” al dipendente. Tuttavia sono spendibili per l’acquisto sia di generi alimentari che di pasti presso gli esercizi convenzionati e i supermercati, e possono essere integrati in denaro da chi li spende.

Telefono aziendale

Il telefono aziendale è imponibile ai fini Inps e Irpef solo se utilizzato anche per ragioni personali. In questo caso, diventa retribuzione in natura e come tale deve essere assoggettato a tasse e contributi, da calcolarsi sui costi delle telefonate private addebitate dal gestore telefonico al datore.

Immobili in locazione, uso o comodato

Tra i fringe benefit che le aziende possono prevedere troviamo anche gli immobili assegnati ai dipendenti in locazione, uso o comodato. Questi costituiscono retribuzione in natura e dunque sono imponibili per la differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese riguardanti il fabbricato purché non sostenute dal dipendente e quanto il dipendente stesso ha dovuto corrispondere per il godimento del fabbricato. Per i custodi, portieri e guardiani, cui viene assegnata, in virtù della loro mansione, un’abitazione con l’obbligo di dimorarvi, il valore imponibile scende al 30%.

Prestiti personali agevolati

Anche i prestiti personali agevolati concessi ai dipendenti possono rientrare tra i fringe benefit. In questo caso, si assume come retribuzione (imponibile) la differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla fine dell’anno e l’ammontare degli interessi applicati al dipendente.

Borse di studio

Altro benefit di notevole rilevanza sono le borse di studio. Per legge sono escluse da tassazione le somme erogate dal datore ai familiari del dipendente, come il rimborso delle spese sostenute per le rette scolastiche o le tasse universitarie.

I vantaggi dei fringe benefit per l’azienda

I fringe benefit convengono sia ai lavoratori che alle aziende. Le imprese che infatti ricorrono ai benefit hanno la possibilità di ridurre il carico contributivo e fiscale: tutti i benefici erogati entro i tetti massimi previsti dalle normative sono esclusi dal concorso nella formazione del reddito del dipendente, e su di essi il datore di lavoro non paga i contributi. Non solo. Accanto ai vantaggi fiscali troviamo una serie di altri “plus”, riconosciuti da numerosi studi in materia.

Fringe benefit: tassazione

I fringe benefit sono esentasse se non superano la soglia, rispettivamente, dei 1.000 per i lavoratori singoli o di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico. In caso contrario, il benefit concorre interamente alla formazione del reddito imponibile. La soglia stabilita dalla norma infatti è un a tutti gli effetti un limite, non una franchigia. Il conguaglio va effettuato portando in aumento della retribuzione imponibile l’importo del fringe benefit eccedente il limite e non assoggettato a contribuzione; oppure, trattenendo al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.