PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

AMBITO OGGETTIVO.

L’art. 27 del D.Lgs.81/08, prevede l’obbligo, decorrente dal 1/10/2024., del possesso della patente a crediti per poter operare nei cantieri temporanei: i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008 (“I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.)

AMBITO SOGGETTIVO. ESCLUSIONE PER ATTIVITÀ INTELLETUALI.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono (a prescindere che abbiano una stabile organizzazione in

Italia o in un diverso Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato non appartenente all’Unione europea) le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti, geometri, ecc.

L’obbligo della patente non sussiste per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, c 4, del D.Lgs. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

PATENTE DIGITALE.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID o CIE, da parte del legale rappresentante e del lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato (consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF).

ENTRATA IN VIGORE 01/10/2024 E MODELLO TEMPORANEO FINO AL 31/10/2024.

Benché il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, è già possibile, utilizzando il modello diffuso

dall’Ispettorato (in allegato), presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della patente, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Tale possibilità termina il 31/10/2024, data entro la quale l’operatore deve comunque presentare la

domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato, poiché dal 1/11/2024 per operare in cantiere sarà necessaria la domanda sul sito dell’ispettorato.

QUESITI TECNICI.

È possibile rivolgere quesiti in merito alla seguente PEC: patenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

PUNTI. SI PARTE DA 30. MASSIMO 100.

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono:

essere incrementati (per investimenti a favore della sicurezza, per mancanza di violazioni 1 credito ogni 2 anni, per storicità dell’impresa, qualifiche, dimensione aziendale, …), fino ad un massimo di 100 crediti al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5 del D.M. 132 del 18/09/2024, quando sarà implementata la

piattaforma informatica, (con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni);

o decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, ossia ordinanze-ingiunzione divenute definitive e sentenze passate in giudicato, a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, ovvero dei lavoratori autonomi.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle di cui all’All. 1- bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Inoltre, i provvedimenti sanzionatori rilevanti ai fini della decurtazione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1/10/2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta All. 1-bis.

CONTENUTO DELLA PATENTE.

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente

sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, c 8, del D. Lgs. 81/2008;
  • eventuali provvedimenti definitivi di decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, c6, del D. Lgs. 81/2008.

Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:

  • le pubbliche amministrazioni,
  • RLS, rappresentanti lavoratori per la sicurezza,
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza,
  • il responsabile dei lavori,
  • i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori

SANZIONI IN CASO DI MANCANZA DI PATENTE VALIDA.

Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente, o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero, ovvero con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista:

a carico dell’operatore senza patente:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell’ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza);
  • l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
  • la comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici;

a carico del committente o del responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente,

dell’attestazione di qualificazione SOA,

  • l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal

combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

MENO DI 15 CREDITI

Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito

alla valutazione di una Commissione territoriale composta dall’Ispettorato e dall’INAIL.

REQUISITI PER IL RILASCIO

  1. l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
  • il possesso del DURC, documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, ossia essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio

della relativa certificazione;

  • il possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • il possesso del DURF, certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente, essere in regola con gli adempimenti richiesti

dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione;

  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’Ispettorato ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, come ad esempio il DVR, non previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

Il portale, comunque, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ulteriore importante indicazione riguarda l’eventualità che uno dei requisiti, sia pur sussistente al momento della domanda, venga meno successivamente: ciò non incide sull’utilizzabilità della patente, salve le altre eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

REVOCA DELLA PATENTE

Qualora venga accertata dall’Amministrazione l’assenza dall’inzio di uno dei requisiti dichiarati

dall’operatore, necessari per il rilascio della patente, quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali, sia pur dopo un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente ed una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare.

Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Diversa dalla revoca è la sospensione, adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:

  • da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
  • da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.

Benché l’accertamento definitivo del reato sia sempre rimesso all’Autorità giudiziaria, l’adozione della sospensione è possibile quando dall’attività di indagine dell’organo di vigilanza sia dimostrato il nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente, con l’acquisizione di ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che non”, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e

richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario,

la sospensione non potrà essere adottata.

La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008, nanti la Direzione interregionale territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i successivi 30 giorni l’Amministrazione si esprime in ordine alla correttezza di esso ed alla sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, nonché in ordine alla sua durata. Il decorso del citato termine senza una pronuncia espressa fa perdere efficacia alla sospensione impugnata.

ELENCO FATTISPECIE E PUNTI DECURTATI

N.FATTISPECIEPUNTI
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a pro- teggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 283
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D. Lgs. 31/7/2020, n. 1013
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 1771
21Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, c 3, lettera a), del DL 22/02/2002, n. 12, convertito L.73/20221
22Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, c 3, lettera b), del DL 22/02/2002, n. 12, convertito L.73/20222
23Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, c 3, lettera c), del DL 22/02/2002, n. 12, convertito L.73/20223
24Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, c 3 quater, del DL 22/02/2002, n. 12, convertito L.73/20221
25Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni5