Scaduto il termine del periodo transitorio per l’invio delle istanze per la patente a crediti, previsto per il 31 ottobre, sono ancora molti i dubbi di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. In particolare, il dibattito verte su due aspetti:

  • come compilare l’istanza, qualora il richiedente non sia in possesso di alcuni dei requisiti
  • come comportarsi se l’imprenditore o il lavoratore autonomo ha proceduto con l’invio della PEC pur non avendo attualmente cantieri.

Innanzitutto, dal primo novembre l'istanza dovrà esserre inviata tramite il sito dell'ispettorato del lavoro; se l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL anche se ha inviato la PEC entro il 31.10.2024

Soggetti obbligati al possesso della patente a crediti


È stato specificato che, laddove operino all’interno di un cantiere temporaneo o mobile all’interno del quale vengano svolte le attività elencate nell’ allegato X al D.Lgs. n. 81/2008, rientrano nell’obbligo della patente a crediti imprese e lavoratori autonomi che:

  • effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc.;
  • effettuano lavori relativi ad impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet;
  • gli archeologi, in quanto figura fisicamente operativa in cantiere che, non essendo iscritti dalla CCIAA essendo professionisti iscritti al relativo Albo professionale, dovranno dichiarare, in sede di richiesta della patente, di essere comunque in possesso di regolare iscrizione alla CCIAA, intesa, appunto, come iscrizione all’Albo professionale di appartenenza.
    In buona sostanza, l’elemento dirimente per l’obbligo della patente a crediti, non risiede nell’attività svolta dall’impresa o dal lavoratore autonomo, ma nell’attività svolta nel cantiere in cui essi operano; un elettricista o un’impresa che si occupa di manutenzione del verde, saranno obbligati laddove effettuino la prestazione all’interno di un cantiere ove si svolgano le attività di cui al citato allegato X; di contro, laddove svolgano le loro attività in luoghi ove non sono presenti le attività di cui al medesimo allegato, non saranno obbligati.
  • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Soggetti esclusi

Per quanto riguarda i soggetti esclusi dall’obbligo, l’INL chiarisce che per imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture si intendono anche coloro che effettuano le relative operazioni di carico e scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.), in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati.
In generale restano esclusi anche i cantieri navali di costruzione e manutenzione di imbarcazioni, già disciplinati nello specifico dal D.Lgs. n. 272/1999; tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ allegato X del D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano dovranno dotarsi di patente a crediti, in particolare

Documenti necessari per la richiesta della patente a a crediti

  • Regolarità contributiva - DURC
  • Regolarità fiscale - DURF
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - DVR
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.