L’art. 2 bis del decreto Omnibus recita che

per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (La parola complessivo ci porta a ritenere che si tratti non solo del reddito da lavoro subordinato ma dell’integrale reddito del lavoratore, come peraltro chiarito dalla circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate (fatta eccezione per l’abitazione principale, per espressa previsione di cui al comma 4 della possibile norma);
  • il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del TUIR (ovvero a carico).

I datori di lavoro riconoscono il bonus sulla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

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