L’applicazione delle novità che, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021, sono state introdotte per gli enti associativi - e che riguardano, in particolare, la ridefinizione del trattamento impositivo di alcune operazioni, che da escluse diventano esenti da IVA - è differita dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026.

È quanto prevede il decreto Milleproroghe, nell’attesa della razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore prevista dalla legge delega fiscale.

Tali norme sono state operate per superare le censure della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano (procedura di infrazione n. 2008/2010) per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 9 della direttiva n. 2006/112/CE relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta di cui all’ art. 4, commi 4-8, del D.P.R. n. 633/1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni di cui all’art. 132 della medesima direttiva n. 2006/112/CE. La normativa nazionale è stata ritenuta illegittima sul piano comunitario laddove esclude dal campo di applicazione dell’IVA:

  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro;
  • le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.

Nell’ambito delle censure mosse dalla Commissione europea è emerso che alcune esclusioni dall’applicazione dell’imposta previste dalla disciplina italiana coincidono con le ipotesi di esenzione di cui al citato art. 132 della Direttiva n. 2006/112/CE e che, in tale contesto, esiste una differenza sistematica fra cessioni/prestazioni escluse da imposta e cessioni/prestazioni esenti.

In particolare, l’esclusione di una determinata operazione dall’ambito di applicazione dell’IVA incide sulla qualificazione dei soggetti che effettuano l’operazione stessa e che non sono tenuti ad assolvere gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa in materia di IVA. Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e sono soggette a specifici adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione e la dichiarazione annuale.
Al fine, pertanto, di adeguare la disciplina italiana a quella comunitaria sono state eliminate le ipotesi di esclusione previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 in conflitto con la disciplina comunitaria, riclassificandole come fattispecie esenti di cui all’ art. 10 del medesimo D.P.R. n. 633/1972, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva n. 2006/112/CE.

Estensione della soggettività passiva
Con la riformulazione dell’ art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 sono attratte nell’ambito di applicazione dell’IVA specifiche operazioni in precedenza prive del presupposto soggettivo e, quindi, escluse da imposta.
Si considerano rientranti nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali.
Allo stesso modo, si qualificano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.
Infine, per le associazioni di promozione sociale, si considera commerciale, anche se effettuata verso il pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande svolta, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Estensione del regime di esenzione
Per alcune delle operazioni di cui sopra, i nuovi commi quarto e quinto dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 subordinano l’applicazione del regime di esenzione alla duplice condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a IVA e di rispettare specifiche clausole da inserire negli statuti o atti costitutivi degli enti.