Il DDL Lavoro è legge: Di seguito le principali novità.

Risoluzione per assenza ingiustificata
L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. In tale caso, il lavoratore non potrà richiedere la NASPI.
La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Somministrazione di lavoro e tempo determinato
L’art. 9 prevede l’eliminazione del tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato.
Viene rimodellata la disciplina dei contratti a termine e somministrazione, dato che i lavoratori alle dipendenze a tempo indeterminato di agenzie per il lavoro o aventi precisi requisiti non saranno ricompresi nel tetto del 30% calcolato sul totale dei contratti stipulati e riguardante i lavoratori in somministrazione a tempo determinato. Non solo: si potrà ricorrere al lavoro stagionale con più agevolezza, nel caso si renda necessario fronteggiare l’aumento della domanda o, ancora, esigenze di tipo tecnico-produttivo.

Durata del periodo di prova
L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working
L’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Apprendistato
Con gli artt. 15, 16 e 18 sono estese a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Attività stagionali
L’art. 11 specifica che oltre alle attività indicate nel D.P.R. n. 1525/1963 si intendono stagionali le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Conciliazioni telematiche
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.

Contratto a causa mista
L’art. 17 prevede l’introduzione di un contratto ibrido, a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.