Aumenta da 24 a 60 mesi la durata delle rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL
Nulla cambia rispetto alla previsione che la concessione della dilazione sia subordinata:
- al regolare versamento delle rate accordate;
- alla correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica a carico del datore di lavoro.
L’accoglimento dell’istanza presentata dal contribuente richiede che sussistano le seguenti precondizioni:
- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa;
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza ed azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
- Verso la piena operatività - I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile sono da definire con proprio decreto dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti l’Inps e l’Inail.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.