La legge di Bilancio 2025 contiene alcune importanti novità in materia fiscale sia per i lavoratori dipendenti sia per le imprese. Si va dalla conferma della riduzione dell’IRPEF con le tre aliquote e scaglioni alla riduzione dell’IRES per le società che destinano a riserva almeno l’80% degli utili, dalla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni alla nuova aliquota del 33% per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività. Non mancano poi modifiche alla disciplina IVA, tra cui l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile.

Per le persone fisiche le novità interessano i contribuenti in generale con la riduzione del cuneo fiscale attraverso le tre aliquote IRPEF 23%, 35% e 43% ma anche i lavoratori dipendenti con modifiche alla disciplina dei fringe benefits. Non mancano poi alcune importanti novità per il calcolo delle detrazioni per oneri e spese che vengono riparametrate per offrire maggior beneficio ai rediti medio-bassi.

Le imprese, invece, sono interessate da norme che interessano il regime forfetario, il reverse charge, l’assegnazione agevolata di beni ai soci e l’estromissione di beni da parte delle imprese individuali.
Da segnalare anche la disposizione che riduce al 20% l’aliquota IRES per le imprese che accantonano almeno l’80% degli utili a riserva e lo utilizzano per effettuare investimenti e quella che rivede la tassazione delle plusvalenze derivanti da criptoattività.

Non mancano, poi, importanti modifiche alla disciplina delle detrazioni per spese edilizie e al superbonus con una stringente disciplina che punta a ridurre le percentuali di spettanza.

Le principali novità riguardano;

  • Riduzione IRPEF
  • Trattamento integrativo
  • Detrazioni per familiari a carico
  • Detrazioni irpef
  • Regime forfetario
  • Detrazione per spese di istruzione
  • Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
  • Detrazioni per spese edilizie e superbonus
  • Reverse charge
  • IVA
  • Accise
  • Controlli su pagamenti elettronici, locazioni brevi e fatturazione elettronica
  • Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditi
  • Divieto di pagamenti da parte delle PA.
  • Imposta di bollo su contratti di assicurazione
  • Detrazione spese per cani guida
  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato
  • Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assunti
  • Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits
  • Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
  • Detassazione mance per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
  • Addizionale regionale e comunale IRPEF
  • Credito d’imposta erogazioni liberali per gli impianti sportivi
Riduzione IRPEFDal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.
Trattamento integrativoSi confermano le regole 2024.
Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (
art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse.
Detrazioni per familiari a caricoSi prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.
Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.
Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Detrazioni irpefSi introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di 75.000 euro:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.
b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative (articoli 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012);
c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015).
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a, TUIR);
interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, comma 1, lettera b, TUIR);
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, TUIR).
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (
art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Regime forfetarioSi eleva da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Detrazione per spese di istruzionePassa da 800 a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Tassazione finge benefit per auto concesse in uso ai dipendentiSi modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.
Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Detrazioni per spese edilizie e superbonusSi anticipa al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis, comma 3-ter TUIR).
Vengono previste anche modifiche alle agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).
In particolare, si rimodula la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (art. 14, comma 3-quinquies, D.L. n. 63/2013) stabilendo che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
36% delle spese sostenute nell’anno 2025;
30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
In materia di bonus per interventi di riqualificazione edilizia per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Vengono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si interviene anche sulla disciplina del sismabonus (art. 16, comma 1-septies.1, D.L. n. 63/2013) in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, si proroga anche al 2025 la norma (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013) che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Infine, si introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’art. 119, D.L. n. 34/2020 in materia di superbonus che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Si introduce anche un nuovo comma 8-sexies sempre all’art. 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024
Reverse chargeSi estende, con alcune eccezioni, il meccanismo di inversione contabile (o reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione.
In attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.
Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.
IVASi applica l’aliquota IVA del 5% ai corsi di attività alpinistica effettuati dalle guide alpine in attività autonoma.
AcciseViene disposto che si applicano a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra, quali, ad esempio, quelle sui microbirrifici, già previste per gli anni 2022 e 2023.
Controlli su pagamenti elettronici, locazioni brevi e fatturazione elettronicaSi introducono norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).
Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN) stabilendo la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle Entrate.
Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Pagamenti tracciati di alcune spese ai fini delle imposte sui redditiSe effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) (art. 51, comma 5, TUIR);
sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 54, comma 6-ter, TUIR);
sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
sono deducibili dal reddito d’impresa le spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR).
Le suddette regole, valevoli anche ai fini IRAP, si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Divieto di pagamenti da parte delle PA.La norma che prevede, da parte delle PA, il divieto di procedere al pagamento e di segnalazione al competente ufficio di riscossione (art. 48-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973), si applica limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.
Resta inalterata invece la necessità di verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti, della sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.
Imposta di bollo su contratti di assicurazionePer le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta va versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
Detrazione spese per cani guidaPassa da 1.000 a 1.100 euro la misura forfetaria di detrazione IRPEF della spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Imposta sostitutiva sui premi di risultatoSi estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da neo assuntiIntrodotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
L’esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino il limite di reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro nel 2024 e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
Innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefitsAnche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, si applica la disciplina, già prevista con la legge di bilancio dello scorso anno limitatamente al periodo d’imposta 2024, più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).
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Il regime più favorevole consiste:
nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.
Inoltre, la disposizione si applica nella misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest’ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico
Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghierePer il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, viene riconosciuto, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
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Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.
Proroga maggiorazione del costo del personale
Viene prorogata, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e ai successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), la misura introdotta dall’
art. 4 del
D.Lgs. n. 216/2023 (riforma dell’IRPEF) che consiste in un incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente.
Sono previste anche specifiche regole per il calcolo degli acconti d’imposta.
Riduzione IRES per le imprese che accantonano gli utili e li investono in beni strumentali
Prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, per le società e gli enti, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Per beneficiare dell’agevolazione devono ricorrere ulteriori condizioni, tra cui l’incremento occupazionale dell’1% e il non aver fatto ricorso alla CIG.
Sono, altresì, previsti specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, dall’agevolazione.
Detassazione mance per i dipendenti di strutture turistico-alberghiereSi aumenta dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%.
Inoltre, si innalza da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.
Disciplina fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche
I compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera l-bis, TUIR).
Addizionale regionale e comunale IRPEFPrevisto il differimento al 15 aprile 2025 dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027 in considerazione della modifica degli scaglioni dell’IRPEF prevista dalla legge di Bilancio.
Stesso differimento è previsto per i termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027.
Credito d’imposta erogazioni liberali per gli impianti sportiviPrevista la proroga anche al 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni, della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.