Novità ISEE 2025
In data 14.01.2025 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il DPCM che introduce i nuovi criteri per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), modificando il precedente DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. In attesa della pubblicazione del Decreto vi forniamo alcune prime informazioni:
VALIDITA' | Le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2025 hanno validità fino al 31 dicembre 2025 |
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO | I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche se risultano residenti con altri soggetti. |
FIGLI NON CONVIVENTI MA A CARICO | Il reddito da prendere in considerazione per determinare se la persona è a carico o meno è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023). Si ricorda che i figli maggiorenni (non coniugati e che non abbiano figli) non conviventi con i genitori ma a carico, fanno parte del nucleo Isee dei genitori, a prescindere dall'età. |
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE | Il periodo di riferimento sia dei redditi che dei patrimoni è il secondo anno precedente l'anno di presentazione della dichiarazione. Per le DSU compilate a partire dal 1° gennaio 2025, il riferimento è l'anno 2023 sia per i redditi sia per i patrimoni (saldo al 31.12.2023 / giacenza media 2023). |
REDDITI IMPONIBILI IRPEF | Il quadro FC8 deve essere compilato unitamente alla DSU solo se, nell'anno di riferimento della DSU (2023 per l'ISEE 2025), uno o più componenti del nucleo familiare era esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e privo della Certificazione Unica ovvero era in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. E' utile però fare una distinzione: se il soggetto ha presentato la dichiarazione dei redditi relativi al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (730/2024 o modello Redditi PF 2024), oppure possiede una sola CU conguagliata dal sostituto d'imposta, il reddito complessivo Irpef non deve essere autodichiarato a quadro FC8 (perché il dato verrà recuperato in automatico dall'Inps interrogando gli archivi dell'Agenzia delle Entrate) e il dichiarante NON va indicato come ESONERATO a quadro A; se, invece, il soggetto è esonerato ed è privo di CU rilasciata da un sostituto d'imposta, ovvero possiede più CU non conguagliate, ovvero è in una situazione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, sarà necessario compilare il quadro FC8 inserendo l'importo del reddito complessivo a fini IRPEF riferito ai redditi prodotti nel 2023. |
PROVENTI AGRARI AI FINI IRAP | Al quadro FC4 l'imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. Deve essere indicato il valore della produzione netta determinata ai fini dell'IRAP a prescindere dalla non assoggettabilità ad IRAP dell'imprenditore agricolo a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini IRAP. |
ISEE UNIVERSITA' - QUADRO C, AUTONOMIA DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO | La soglia della capacità di reddito utilizzata per considerare autonomo lo studente universitario è fissata in 9.000,00 euro annui, fatta salva la possibilità per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio stabilire una variazione massima in aumento ovvero in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento. |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE | Ai fini della composizione del nucleo rileva la RESIDENZA: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, e i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione. |
FAMIGLIE CON DISABILITA' O IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFCIENZA | Sono esclusi dal reddito rilevante ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati da enti pubblici, comprese le carte di debito connesse alla condizione di disabilità. Viene introdotta una maggiorazione pari a 0,5 sul parametro della scala di equivalenza per ciascun componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o in condizioni di non Autosufficienza. |
FRANCHIGIA TITOLI DI STATO | Tra le novità più significative apportate dal decreto, si evidenzia l’esclusione, fino a un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato dal calcolo dell’ISEE. Tale misura si estende anche ad altri strumenti di risparmio garantiti, quali i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale. Attualmente, il decreto è in attesa della registrazione presso la Corte dei conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, necessari per la sua piena efficacia. Solo dopo tale pubblicazione, l’INPS sarà chiamato ad aggiornare l’algoritmo di calcolo per recepire la franchigia, senza necessità di modifiche alle istruzioni operative o ai modelli DSU. Di conseguenza, la franchigia sarà applicata automaticamente nel calcolo dell’ISEE, senza oneri dichiarativi o comunicativi da parte del titolare della DSU. Aecondo le ultime informazioni fornite dall’INPS, la decisione sull’effettiva entrata in vigore della franchigia è stata demandata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MdLPS). Quest’ultimo sembra intenzionato a procedere solo previa adozione di un decreto interministeriale, necessario per aggiornare le istruzioni operative e la modulistica relativa alla DSU. |
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