Per individuare i beni agevolabili che danno diritto al Bonus mobili in vigore fino al 31/12/2018 (http://www.infisco.it/?p=590), è possibile fare riferimento per i mobili alla circolare 29/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate e per gli elettrodomestici all'allegato II del d.lgs. 49/2014.
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi, requisito non indicato ma da intendersi implicito, non necessariamente collegati con l'ambiente ristrutturato (ai fini del beneficio fiscale conta che l'immobile sia stato oggetto di interventi edilizi).
Questo è il primo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate che, con la circolare 29/E/2013, a titolo dimostrativo illustra i beni agevolabili e non, ovvero i “necessari completamenti dell’arredo” dell’immobile ristrutturato quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Non sono agevolabili porte, pavimentazioni, tendaggi e altri complementi di arredo.
Sono inclusi invece nell'agevolazione i complementi di arredo costituiti da apparecchi di illuminazione necessari alle opere di ristrutturazione (lampadari, faretti, lampade, ecc.) ed esclusi gli elementi di antiquariato.
Anche gli elettrodomestici agevolabili devono essere nuovi e per individuarli l'Agenzia fa riferimento all’allegato II del d.lgs. 49/2014: grandi apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi e congelatori, ma anche lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Non sono agevolabili i piccoli elettrodomestici quali aspirapolveri, scope meccaniche e altre apparecchiature per la pulizia, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane, friggitrici e frullatori, coltelli elettrici, apparecchiature utilizzate per sigillare, apparecchi per la cura del corpo, sveglie e bilance.
Per l’acquisto dei grandi elettrodomestici, il bonus spetta per quelli di classe energetica A+ o superiore (per i forni è richiesta invece la classe energetica A o superiore). L’acquisto di grandi elettrodomestici senza etichetta energetica è agevolabile solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo, facendo riferimento sempre all'Allegato II del decreto legislativo 49/2014. In linea di massima sono elettrodomestici bianchi, e quindi detraibili, tutti gli apparecchi inclusi nell'allegato alla direttiva 2002/95/CE sui RAEE, recepita in Italia con d.lgs. 151/2005.
Sono inoltre esclusi i sanitari del bagno che, in caso di ristrutturazione, rientrano nelle spese agevolabili con il bonus sul recupero edilizio.
Nelle spese detraibili si possono includere anche quelle di trasporto e montaggio.
Tutte le informazioni sul Bonus Mobili sono contenute nella Guida Bonus Mobili pubblicata dall'Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2018.
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