I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
In merito alle novità sulle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione delle parti comuni in condominio, Ecobonus e Sismabonus (http://www.infisco.it/?p=655) si sono arricchite di importanti novità con la Legge di Bilancio 2018. Il fine del legislatore è riconoscere uno sconto fiscale più ampio ai lavori di riqualificazione più importanti.
Per i lavori di riqualificazione delle parti comuni del condominio sono dieci le aliquote di detrazioni fiscali previste, la detrazione maggiore è prevista per chi, accanto agli interventi ammessi all’Ecobonus (http://www.infisco.it/?p=468), effettua anche interventi destinati a ridurre il rischio sismico ed ammessi al Sismabonus.
Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione maggiorata (bonus rafforzato): lo sconto riconosciuto sarà pari all’80% se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, o dell’85% per gli interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
Coloro che effettuano lavori di riqualificazione condominiali ammessi ad Ecobonus e Sismabonus che rispettino i requisiti sopra indicati potranno valersi di una detrazione Irpef su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Tutte le detrazioni fiscali per i condomini sono in vigore fino al 2021.
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